dal COMUNE DI PINEROLO
PINEROLO – A seguito della riunione svoltasi oggi presso il Comune di Pinerolo che ha coinvolto associazioni e società sportive attive presso gli impianti di proprietà comunale, il Sindaco Luca Salvai ha emesso la nuova Ordinanza Contingibile e Urgente (n. 50 del 25/02/2020) che sostituisce la precedente del 23/02 e nella quale si specifica – in merito alle attività sportive – che sono ammessi soltanto gli allenamenti a porte chiuse, senza l’utilizzo di docce e spogliatoi, per squadre senior o singoli sportivi senior impegnati tra il 25 febbraio e 2020 e l’8 marzo in campionati italiani, competizioni internazionali, competizioni di serie A, B o C.
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE (di LUCA SALVAI – Sindaco di Pinerolo)
IL SINDACO
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione,
Visto l’articolo 50 comma 5 D.Lgs 267/2000,
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
Preso atto che nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID 19 inerenti i territori limitrofi al Comune di Pinerolo,
Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto
piemontese e che non può escludersi il coinvolgimento del territorio comunale in assenza di immediate misure di contenimento;
Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità,
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministro della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Piemonte con la quale si ordina:
A) La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo
pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico,
sportiva e religiosa.
B) La chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali
(ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con
esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative
svolte a distanza.
C) La sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a
tali istituti o luoghi.
D) La sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero.
E) La previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da
zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente
per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva.
Vista la nota della Regione Piemonte protocollo n. 8745/A1821A del 24 febbraio 2020,
Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;
ORDINA
Ad integrazione delle suddette previsioni di cui all’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del
23/02/2020 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, la sospensione su tutto il territorio comunale dalla data odierna e sino a tutto il 29 febbraio 2020.
1) Dell’attività del Civico Istituto Musicale “A. Corelli”.
2) Dell’attività presso la sala studio “Loft” e “Loft Pinerolo Urban box” (via Giolitti n. 6).
3) Di tutte le attività ludico-sportive ed extrascolastiche e dell’attività in tutti gli impianti sportivi comunali, comprese palestre comunali e della Città metropolitana. Sono esclusi gli allenamenti a porte chiuse, senza utilizzo di spogliatoi e docce, per squadre senior o singoli sportivi senior impegnati tra il 25 febbraio e l’8 marzo in campionati italiani, competizioni internazionali, competizioni di serie A, B o C.
4) Di ogni attività presso i centri di incontro, ivi compreso il Centro Diurno “Il posto giusto”.
DISPONE
Che la presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza del 23/02/2020 registrata al n. 49 del 24 febbraio 2020.
Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all’albo pretorio dell’ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 c.p.
La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far
rispettare la presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art 3 della L. n. 241/90 s’informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
- Il ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.